| (Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita
sono realizzati nelle strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui
all'articolo 12.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed
organizzativi delle strutture di cui al comma 1;
b) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul
rispetto delle disposizioni della presente legge e sul
permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi
delle strutture.
3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
Pag. 12
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le caratteristiche del personale delle
strutture iscritte al registro di cui all'articolo 12.
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