| (Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria per lo svolgimento delle attività.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali,
le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione
medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed
all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le
finalità indicate dall'articolo 18, nonché ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
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