| (Divieti).
1. Sono vietati:
a) il prelievo di gameti e di embrioni per
destinarli a procreazione medicalmente assistita senza il
consenso esplicito dei soggetti ai quali sono prelevati. E'
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altresì vietato utilizzare i gameti per un fine diverso da
quello per il quale è stato espresso il consenso;
b) la cessione di embrioni a qualsiasi titolo;
c) la cessione di gameti a qualsiasi titolo;
d) ogni forma di remunerazione diretta od
indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi
forma, per le cessioni di gameti o di embrioni. E' altresì
vietata ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata
alla cessione di gameti o di embrioni nonché qualunque forma
di promozione commerciale delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e delle strutture pubbliche e private
che la applicano;
e) qualsiasi tecnica di procreazione medicalmente
assistita che comporti la generazione di embrioni in numero
superiore a quelli destinati al trasferimento in utero;
f) il prelievo e l'utilizzo di gameti
successivamente alla morte di uno dei soggetti di cui
all'articolo 5;
g) l'importazione o l'esportazione di gameti e di
embrioni;
h) la miscelazione di liquido seminale proveniente
da persone diverse;
i) la raccolta di gameti e l'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo IV.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione
della madre, di prestito o di affitto del corpo della donna a
scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è
nullo.
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