| (Divieto di clonazione umana).
1. Ai fini della presente legge si intende per clonazione
umana il processo volto ad ottenere un essere umano
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discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico, in quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un
altro essere umano in vita o morto.
2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque
realizzi, o tenti di realizzare, anche parzialmente, un
processo di clonazione umana è punito con l'ergastolo, con la
radiazione dagli albi professionali, con la interdizione
perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da
lire 500 milioni a lire 800 milioni.
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