| (Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni
umani.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative, previo consenso della coppia che ha richiesto
l'applicazione della tecnica di procreazione medicalmente
assistita.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli
interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione o
di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
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d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere.
4. Le tecniche di generazione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, non possono generare un numero di embrioni
superiore a quelli trasferibili in utero durante un ciclo di
trattamento.
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