| (Sanzioni penali).
1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione
medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le
condizioni richieste dall'articolo 4, comma 1, o i requisiti
soggettivi indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire 100 milioni a lire
500 milioni.
2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo
13, comma 1, lettere a), f), h) e i), è punito con
la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da lire 100
milioni a lire 300 milioni.
3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo
13, comma 1, lettere d) e g), è punito con la
reclusione da sei a dieci anni e con la multa da lire 300
milioni a lire 500 milioni.
4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo
13, comma 1, lettere b), c), ed e), è punito con
la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da lire 100
milioni a lire 500 milioni.
5. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo
15, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da venti anni all'ergastolo e con la multa
da lire 700 milioni a lire 900 milioni.
6. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga
ai divieti indicati nei commi 1, 2 e 3, si applica la pena
accessoria della interdizione dall'esercizio della professione
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per un periodo da tre a cinque anni. In caso di violazione dei
divieti di cui ai commi 4 e 5 si applica la pena accessoria
dell'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
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