| (Sanzioni amministrative).
1. La violazione delle disposizioni della presente legge
da parte delle strutture di cui all'articolo 11 è punita con
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 100 milioni a lire 900 milioni, nonché con la
revoca dell'autorizzazione.
2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
autorizzate ai sensi dell'articolo 11 è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
100 milioni a lire 300 milioni, nonché con la cancellazione
dall'albo professionale.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 13, comma
1, lettera i), all'interno di strutture sanitarie non
autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle
indicate dalla presente legge è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
100 milioni a lire 300 milioni. Nei casi previsti dal presente
comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della
struttura o la revoca dell'autorizzazione.
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