| (Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il
28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della sanità sull'attività svolta dalle strutture
autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi
effettuati.
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2. Il Ministro della sanità presenta entro il 30 giugno di
ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della
presente legge.
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