| (Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle
procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge
qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione
resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai
sensi dell'articolo 11.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o
revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e
comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle
tecniche disciplinate dalla presente legge.
| |