| (Disposizioni transitorie).
1. Le strutture operanti da almeno due anni alla data di
entrata in vigore della presente legge ed iscritte nell'elenco
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predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità 5 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997, sono autorizzate a procedere all'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto
delle disposizioni della presente legge.
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