| (Copertura finanziaria).
1. Per le attività connesse all'attuazione della presente
legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue a
decorrere dall'esercizio 1999.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui al comma 1
sono ripartite tra le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere dal
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio
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