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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66820
DDL5656-0002
Progetto di legge Camera n. 5656 - testo presentato - (DDL13-5656)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5656. TESTIPDL
...C5656.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5656 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La materia che la presente
  proposta di legge intende regolamentare era stata già in
  precedenza trattata nel 1990 alla Camera (A.C. n. 4862, di
  iniziativa dei deputati Artioli e Renzulli) e nel 1995 al
  Senato (A.S. n. 1871, di iniziativa della senatrice
  Manieri).
     Alle soglie del 2000, quando il problema è diventato più
  pressante, il progetto di legge è stato riveduto per renderlo
  più aderente ad una realtà in cui sono richieste sempre più
  qualificate competenze e professionalità e a tale fine esso è
  stato oggetto di approfondito studio e dibattito nell'ambito
  delle comunità dei fisici, di cui la Società italiana di
  fisica (SIF) si è fatta portavoce.  Una incalzante spinta in
  tale senso è pervenuta anche attraverso le recenti
  disposizioni di legge in materia sanitaria (decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
  modificazioni) e quelle ancora più recenti in materia di
  sicurezza e di prevenzione in campo lavorativo e per l'intera
  popolazione, in attuazione anche di specifiche direttive
  dell'Unione europea (decreto legislativo n.626 del 1994 sulla
  prevenzione e protezione dei lavoratori dagli agenti
  biologici, chimici e fisici, decreto legislativo n.230 del
  1995 sulla protezione dei lavoratori, della popolazione e dei
  pazienti dalle radiazioni ionizzanti, legge n.447 del 1995
  sull'inquinamento acustico, normative sull'inquinamento
  elettromagnetico, norme ISO e CEI, eccetera).
     E' sempre più urgente la necessità di avvalersi delle
  ricadute a livello pratico dei progressi della ricerca e non
  può meravigliare, quindi, l'esigenza e l'importanza di
  riconoscere specifiche competenze e adeguata dignità
 
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  professionale anche al fisico che opera nei campi della
  sanità, della prevenzione, dell'industria, dei servizi,
  eccetera.
     Non v'è dubbio che anche la figura del fisico debba
  rientrare nella complessa competitività delle professioni per
  le quali è riconosciuta l'esigenza di validi ordinamenti che
  assicurino una adeguata qualificazione professionale e una
  serena concorrenza nel rispetto della deontologia, al fine di
  tutelare l'interesse generale connesso all'esercizio della
  specifica professione, in armonia con lo spirito del disegno
  di legge presentato dall'allora Ministro di grazia e giustizia
  Flick come richiesta di delega al Governo per il riordino
  delle professioni intellettuali (XIII legislatura, atto Camera
  n. 5092).
     La fisica italiana è ben rappresentata nella comunità
  scientifica da coloro che tradizionalmente operano all'interno
  dei laboratori di ricerca nazionali ed internazionali, ma oggi
  i fisici si inseriscono efficacemente anche in molteplici
  attività professionali, di grande interesse per la società,
  che richiedono, per essere affrontate, l'applicazione delle
  conoscenze e delle metodologie proprie della fisica.
     Allo stato attuale i fisici sono tra i pochi, se non gli
  unici, laureati per i quali non è previsto un ordine
  professionale che ne definisca competenze e professionalità
  nelle diverse realtà lavorative.
     Nel panorama italiano delle professioni questa carenza può
  essere considerata una anomalia.  Nell'articolo " Professioni
  intellettuali e rapporto di pubblico impiego " si legge: "la
  professione sta a significare solitamente l'esercizio di una
  disciplina, di un'arte o di un'attività produttiva, con
  relativa continuità, normalmente a favore di terzi.
     Lo Stato, nell'interesse collettivo, ordina e regola le
  professioni vietando ad individui non qualificati di
  esercitarle.  La legge determina le professioni intellettuali
  per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in
  appositi albi o elenchi".
     In tale quadro è fuori dubbio che la fisica sia una
  disciplina e che l'applicazione delle metodologie fisiche
  costituisca esercizio di una professione intellettuale.
     L'esigenza di un ordine professionale si è sviluppata
  inizialmente tra i fisici operanti nel Servizio sanitario
  nazionale, che hanno incontrato gravi difficoltà a livello
  contrattuale rispetto alle altre categorie di pari ruolo
  (medici, chimici, biologi, psicologi, eccetera), imputabili
  alla mancanza di un ordine professionale.
     D'altra parte la mancata consultazione dei fisici - in
  mancanza appunto dell'ordine che li rappresenta - ai fini
  della programmazione sanitaria a livello regionale e
  nazionale, ha privato quest'ultima di un contributo che appare
  sempre più basilare alla luce delle profonde innovazioni della
  tecnologia applicata alle attività sanitarie.
     L'istituzione di un ordine professionale è
  l'indispensabile strumento per regolamentare, dal punto di
  vista deontologico, l'attività di quei fisici che operano in
  settori che hanno una diretta ripercussione sulla salute
  pubblica.
     Giova citare a questo proposito il parere del Consiglio di
  Stato emesso in data 16 febbraio 1989, avente per oggetto
  "Iscrizione agli ordini e collegi professionali del personale
  appartenente al ruolo sanitario regionale": "(...) Fanno parte
  del ruolo sanitario medici, farmacisti, veterinari, biologi,
  fisici, chimici ed altre categorie professionali.  Per costoro
  il rispetto dei canoni di deontologia professionale è
  adempimento costante e necessario nell'assolvimento
  dell'attività oggettivamente considerata, sia che questa venga
  prestata in forma libero-professionale, sia che costituisca
  contenuto di un obbligo derivante da rapporto di pubblico
  impiego.  La materia strettamente deontologica non è oggetto
  del rapporto del pubblico impiego o comunque non è per intero
  disciplinata dalla normativa di rapporto.  Il medesimo
  comportamento può infatti, sia pure in casi eccezionali, non
  essere valutato come inadempimento all'obbligo del pubblico
  dipendente, ma tuttavia essere giudicato scorretto o
  imprudente sotto il profilo deontologico".
     L'istituzione di un ordine dei fisici non è importante
  solo per l'ambito sanitario, come già ripetutamente
  sottolineato, ma anche per la sfera più generale in
 
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  conseguenza dello sviluppo, a livello nazionale, di attività
  professionali legate principalmente alla fisica applicata.
  Tale sviluppo, espresso soprattutto in ambito industriale nei
  campi dell'elettronica e dell'informatica, è la naturale
  ricaduta e la logica conseguenza del lavoro di base svolto dai
  fisici a livello universitario e di enti di ricerca.  Spesso il
  fisico, proprio a causa della mancanza di un albo
  professionale, si trova in grande difficoltà o è addirittura
  impossibilitato ad esercitare ufficialmente funzioni relative
  a sue precise competenze che possono riguardare l'energetica,
  l'ambiente, la modellistica, ma anche la certificazione di
  conformità e garanzia della qualità di apparecchiature
  complesse, così come il fisico abilitato all'insegnamento di
  elettrotecnica o impianti elettrici non può "firmare" i
  relativi progetti tecnici mentre ciò è permesso ai suoi
  allievi appena diplomati.
     L'importanza del ruolo che è venuta acquisendo la
  professione del fisico, la rilevanza, la molteplicità dei
  settori nei quali egli è chiamato ad operare, richiedono il
  superamento di una situazione di anonimia con la necessaria
  determinazione dei requisiti per l'esercizio della professione
  e con la definizione giuridica della sua professionalità.
     La determinazione dei requisiti per l'esercizio della
  professione di fisico è necessaria non solo per tutelare i
  diritti di questi professionisti, ma soprattutto per tutelare
  i diritti degli utenti e degli stessi enti pubblici, che
  possono così disporre di elementi sicuri di orientamento nella
  scelta degli operatori.
     Gli elementi ricordati evidenziano l'esigenza, ormai non
  più rinviabile, di dare anche alla professione di fisico la
  normativa della quale è attualmente carente, prevedendo la
  costituzione dell'ordine professionale dei fisici e
  l'istituzione del relativo albo.
     La proposta di legge cerca di rispondere a questa
  esigenza.  Essa si compone di 32 articoli ed affronta, con la
  logica sequenziale, i differenti aspetti specifici della
  materia da regolamentare.
     Nella prima parte (articoli 1-4) sono definiti l'oggetto e
  i requisiti necessari all'esercizio della professione di
  fisico e istituiti l'albo e l'ordine dei fisici.
     L'esercizio della professione di fisico, nei campi
  definiti dall'articolo 1, è consentito agli iscritti all'albo
  e cioè ai laureati in fisica in possesso di abilitazione
  conseguita tramite esame di Stato.  Tale esame dovrà essere
  disciplinato con successivo decreto del Presidente della
  Repubblica.
     L'ordine dei fisici è strutturato, di norma, a livello
  regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e
  di Bolzano, provinciale.
     Le norme, le condizioni e le modalità di iscrizione
  all'albo dei fisici sono contenute negli articoli da 5 a 9.
     Con gli articoli da 10 a 17 sono definite ed organizzate
  le competenze degli organi di governo e di rappresentanza
  dell'ordine dei fisici.  Il consiglio dell'ordine, composto da
  sette o quindici membri, tra cui un presidente, un
  vicepresidente, un segretario e un tesoriere, esercita le
  attribuzioni previste dal comma 2 dell'articolo 10 e si
  riunisce di norma almeno una volta ogni sei mesi.  Le delibere
  del consiglio regionale o provinciale dell'ordine sono
  vincolanti per gli iscritti, ma impugnabili di fronte al
  tribunale competente per territorio.
     Gli articoli da 18 a 23 definiscono le norme relative
  all'elezione e all'insediamento dei componenti gli organi di
  rappresentanza dell'ordine.
     I procedimenti e le sanzioni disciplinari a carico degli
  iscritti all'ordine sono definiti negli articoli 24 e 25.
     Il Consiglio nazionale dell'ordine dei fisici è istituito
  con l'articolo 26; lo stesso articolo ne definisce la
  composizione e le relative attribuzioni.  La vigilanza
  sull'ordine nazionale dei fisici è affidata, con l'articolo
  27, al Ministro di grazia e giustizia.
     L'ultima parte della proposta di legge comprende le norme
  transitorie (articoli da 29 a 31) e quelle sulla copertura
  finanziaria (articolo 32).
 
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     Le norme transitorie sono relative alla istituzione
  dell'albo, alla costituzione dei consigli regionali o
  provinciali dell'ordine e all'iscrizione all'albo in sede di
  prima attuazione della legge.
     La responsabilità relativa all'applicazione delle norme
  transitorie, e in particolare quella relativa alla prima
  formazione degli albi e all'indizione delle elezioni dei
  consigli, è affidata a un commissario straordinario nominato
  dai tribunali dei capoluoghi di regione o delle province
  autonome.  In sede di prima attuazione della legge possono
  essere iscritti all'albo i professori universitari che
  insegnano o hanno insegnato materie fisiche e tutti coloro che
  hanno superato un concorso o un esame presso pubbliche
  amministrazioni, per il quale il diploma di laurea in fisica
  fosse considerato requisito di ammissione.
 
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