| Onorevoli Colleghi! - La materia che la presente
proposta di legge intende regolamentare era stata già in
precedenza trattata nel 1990 alla Camera (A.C. n. 4862, di
iniziativa dei deputati Artioli e Renzulli) e nel 1995 al
Senato (A.S. n. 1871, di iniziativa della senatrice
Manieri).
Alle soglie del 2000, quando il problema è diventato più
pressante, il progetto di legge è stato riveduto per renderlo
più aderente ad una realtà in cui sono richieste sempre più
qualificate competenze e professionalità e a tale fine esso è
stato oggetto di approfondito studio e dibattito nell'ambito
delle comunità dei fisici, di cui la Società italiana di
fisica (SIF) si è fatta portavoce. Una incalzante spinta in
tale senso è pervenuta anche attraverso le recenti
disposizioni di legge in materia sanitaria (decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni) e quelle ancora più recenti in materia di
sicurezza e di prevenzione in campo lavorativo e per l'intera
popolazione, in attuazione anche di specifiche direttive
dell'Unione europea (decreto legislativo n.626 del 1994 sulla
prevenzione e protezione dei lavoratori dagli agenti
biologici, chimici e fisici, decreto legislativo n.230 del
1995 sulla protezione dei lavoratori, della popolazione e dei
pazienti dalle radiazioni ionizzanti, legge n.447 del 1995
sull'inquinamento acustico, normative sull'inquinamento
elettromagnetico, norme ISO e CEI, eccetera).
E' sempre più urgente la necessità di avvalersi delle
ricadute a livello pratico dei progressi della ricerca e non
può meravigliare, quindi, l'esigenza e l'importanza di
riconoscere specifiche competenze e adeguata dignità
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professionale anche al fisico che opera nei campi della
sanità, della prevenzione, dell'industria, dei servizi,
eccetera.
Non v'è dubbio che anche la figura del fisico debba
rientrare nella complessa competitività delle professioni per
le quali è riconosciuta l'esigenza di validi ordinamenti che
assicurino una adeguata qualificazione professionale e una
serena concorrenza nel rispetto della deontologia, al fine di
tutelare l'interesse generale connesso all'esercizio della
specifica professione, in armonia con lo spirito del disegno
di legge presentato dall'allora Ministro di grazia e giustizia
Flick come richiesta di delega al Governo per il riordino
delle professioni intellettuali (XIII legislatura, atto Camera
n. 5092).
La fisica italiana è ben rappresentata nella comunità
scientifica da coloro che tradizionalmente operano all'interno
dei laboratori di ricerca nazionali ed internazionali, ma oggi
i fisici si inseriscono efficacemente anche in molteplici
attività professionali, di grande interesse per la società,
che richiedono, per essere affrontate, l'applicazione delle
conoscenze e delle metodologie proprie della fisica.
Allo stato attuale i fisici sono tra i pochi, se non gli
unici, laureati per i quali non è previsto un ordine
professionale che ne definisca competenze e professionalità
nelle diverse realtà lavorative.
Nel panorama italiano delle professioni questa carenza può
essere considerata una anomalia. Nell'articolo " Professioni
intellettuali e rapporto di pubblico impiego " si legge: "la
professione sta a significare solitamente l'esercizio di una
disciplina, di un'arte o di un'attività produttiva, con
relativa continuità, normalmente a favore di terzi.
Lo Stato, nell'interesse collettivo, ordina e regola le
professioni vietando ad individui non qualificati di
esercitarle. La legge determina le professioni intellettuali
per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi o elenchi".
In tale quadro è fuori dubbio che la fisica sia una
disciplina e che l'applicazione delle metodologie fisiche
costituisca esercizio di una professione intellettuale.
L'esigenza di un ordine professionale si è sviluppata
inizialmente tra i fisici operanti nel Servizio sanitario
nazionale, che hanno incontrato gravi difficoltà a livello
contrattuale rispetto alle altre categorie di pari ruolo
(medici, chimici, biologi, psicologi, eccetera), imputabili
alla mancanza di un ordine professionale.
D'altra parte la mancata consultazione dei fisici - in
mancanza appunto dell'ordine che li rappresenta - ai fini
della programmazione sanitaria a livello regionale e
nazionale, ha privato quest'ultima di un contributo che appare
sempre più basilare alla luce delle profonde innovazioni della
tecnologia applicata alle attività sanitarie.
L'istituzione di un ordine professionale è
l'indispensabile strumento per regolamentare, dal punto di
vista deontologico, l'attività di quei fisici che operano in
settori che hanno una diretta ripercussione sulla salute
pubblica.
Giova citare a questo proposito il parere del Consiglio di
Stato emesso in data 16 febbraio 1989, avente per oggetto
"Iscrizione agli ordini e collegi professionali del personale
appartenente al ruolo sanitario regionale": "(...) Fanno parte
del ruolo sanitario medici, farmacisti, veterinari, biologi,
fisici, chimici ed altre categorie professionali. Per costoro
il rispetto dei canoni di deontologia professionale è
adempimento costante e necessario nell'assolvimento
dell'attività oggettivamente considerata, sia che questa venga
prestata in forma libero-professionale, sia che costituisca
contenuto di un obbligo derivante da rapporto di pubblico
impiego. La materia strettamente deontologica non è oggetto
del rapporto del pubblico impiego o comunque non è per intero
disciplinata dalla normativa di rapporto. Il medesimo
comportamento può infatti, sia pure in casi eccezionali, non
essere valutato come inadempimento all'obbligo del pubblico
dipendente, ma tuttavia essere giudicato scorretto o
imprudente sotto il profilo deontologico".
L'istituzione di un ordine dei fisici non è importante
solo per l'ambito sanitario, come già ripetutamente
sottolineato, ma anche per la sfera più generale in
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conseguenza dello sviluppo, a livello nazionale, di attività
professionali legate principalmente alla fisica applicata.
Tale sviluppo, espresso soprattutto in ambito industriale nei
campi dell'elettronica e dell'informatica, è la naturale
ricaduta e la logica conseguenza del lavoro di base svolto dai
fisici a livello universitario e di enti di ricerca. Spesso il
fisico, proprio a causa della mancanza di un albo
professionale, si trova in grande difficoltà o è addirittura
impossibilitato ad esercitare ufficialmente funzioni relative
a sue precise competenze che possono riguardare l'energetica,
l'ambiente, la modellistica, ma anche la certificazione di
conformità e garanzia della qualità di apparecchiature
complesse, così come il fisico abilitato all'insegnamento di
elettrotecnica o impianti elettrici non può "firmare" i
relativi progetti tecnici mentre ciò è permesso ai suoi
allievi appena diplomati.
L'importanza del ruolo che è venuta acquisendo la
professione del fisico, la rilevanza, la molteplicità dei
settori nei quali egli è chiamato ad operare, richiedono il
superamento di una situazione di anonimia con la necessaria
determinazione dei requisiti per l'esercizio della professione
e con la definizione giuridica della sua professionalità.
La determinazione dei requisiti per l'esercizio della
professione di fisico è necessaria non solo per tutelare i
diritti di questi professionisti, ma soprattutto per tutelare
i diritti degli utenti e degli stessi enti pubblici, che
possono così disporre di elementi sicuri di orientamento nella
scelta degli operatori.
Gli elementi ricordati evidenziano l'esigenza, ormai non
più rinviabile, di dare anche alla professione di fisico la
normativa della quale è attualmente carente, prevedendo la
costituzione dell'ordine professionale dei fisici e
l'istituzione del relativo albo.
La proposta di legge cerca di rispondere a questa
esigenza. Essa si compone di 32 articoli ed affronta, con la
logica sequenziale, i differenti aspetti specifici della
materia da regolamentare.
Nella prima parte (articoli 1-4) sono definiti l'oggetto e
i requisiti necessari all'esercizio della professione di
fisico e istituiti l'albo e l'ordine dei fisici.
L'esercizio della professione di fisico, nei campi
definiti dall'articolo 1, è consentito agli iscritti all'albo
e cioè ai laureati in fisica in possesso di abilitazione
conseguita tramite esame di Stato. Tale esame dovrà essere
disciplinato con successivo decreto del Presidente della
Repubblica.
L'ordine dei fisici è strutturato, di norma, a livello
regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e
di Bolzano, provinciale.
Le norme, le condizioni e le modalità di iscrizione
all'albo dei fisici sono contenute negli articoli da 5 a 9.
Con gli articoli da 10 a 17 sono definite ed organizzate
le competenze degli organi di governo e di rappresentanza
dell'ordine dei fisici. Il consiglio dell'ordine, composto da
sette o quindici membri, tra cui un presidente, un
vicepresidente, un segretario e un tesoriere, esercita le
attribuzioni previste dal comma 2 dell'articolo 10 e si
riunisce di norma almeno una volta ogni sei mesi. Le delibere
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine sono
vincolanti per gli iscritti, ma impugnabili di fronte al
tribunale competente per territorio.
Gli articoli da 18 a 23 definiscono le norme relative
all'elezione e all'insediamento dei componenti gli organi di
rappresentanza dell'ordine.
I procedimenti e le sanzioni disciplinari a carico degli
iscritti all'ordine sono definiti negli articoli 24 e 25.
Il Consiglio nazionale dell'ordine dei fisici è istituito
con l'articolo 26; lo stesso articolo ne definisce la
composizione e le relative attribuzioni. La vigilanza
sull'ordine nazionale dei fisici è affidata, con l'articolo
27, al Ministro di grazia e giustizia.
L'ultima parte della proposta di legge comprende le norme
transitorie (articoli da 29 a 31) e quelle sulla copertura
finanziaria (articolo 32).
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Le norme transitorie sono relative alla istituzione
dell'albo, alla costituzione dei consigli regionali o
provinciali dell'ordine e all'iscrizione all'albo in sede di
prima attuazione della legge.
La responsabilità relativa all'applicazione delle norme
transitorie, e in particolare quella relativa alla prima
formazione degli albi e all'indizione delle elezioni dei
consigli, è affidata a un commissario straordinario nominato
dai tribunali dei capoluoghi di regione o delle province
autonome. In sede di prima attuazione della legge possono
essere iscritti all'albo i professori universitari che
insegnano o hanno insegnato materie fisiche e tutti coloro che
hanno superato un concorso o un esame presso pubbliche
amministrazioni, per il quale il diploma di laurea in fisica
fosse considerato requisito di ammissione.
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