| (Definizione della professione di fisico).
1. Formano oggetto dell'esercizio della professione di
fisico:
a) la caratterizzazione di materiali, di fenomeni
e di mezzi fisici, nonché la parametrizzazione dei processi
fisici di interazione;
b) l'applicazione di metodologie e di tecnologie
fisiche nell'industria, nella sanità, nei servizi e nella
ricerca applicata e industriale;
c) la rilevazione, l'analisi e l'elaborazione di
segnali fisici;
d) l'applicazione delle tecniche computazionali
nella simulazione, modellizzazione e validazione di fenomeni e
di sistemi integrati complessi;
e) la caratterizzazione fisica degli organismi
viventi e del loro habitat, nonché la valutazione
dell'impatto di eventi e di agenti fisici naturali e
artificiali sugli organismi viventi e sull'ambiente, con
particolare riguardo alle applicazioni intese a prevenire,
proteggere e controllare i relativi rischi;
f) l'analisi, la parametrizzazione, la misura e la
valutazione degli agenti fisici e dei processi biofisici
finalizzati alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche;
g) l'attività di formazione e di aggiornamento nei
settori disciplinari di cui al presente comma.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 e senza
preclusioni per ulteriori sviluppi di tipo professionale, i
fisici professionisti, di seguito denominati "fisici", nello
svolgimento delle proprie attività sottoscrivono studi,
progetti, collaudi, elaborati e documenti in genere per quanto
riguarda, in particolare, i settori informatico, elettronico,
industriale, sanitario, geofisico, della sicurezza, della
protezione ambientale e dei servizi.
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3. L'elencazione delle attribuzioni di cui al presente
articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività
professionale ai fisici iscritti all'albo, né quanto può
formare oggetto dell'attività di altre categorie di
professionisti ai sensi di leggi e di regolamenti.
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