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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66821
DDL5656-0003
Progetto di legge Camera n. 5656 - testo presentato - (DDL13-5656)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5656. TESTIPDL
...C5656.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5656 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Definizione della professione di fisico).
     1.  Formano oggetto dell'esercizio della professione di
  fisico:
         a)  la caratterizzazione di materiali, di fenomeni
  e di mezzi fisici, nonché la parametrizzazione dei processi
  fisici di interazione;
         b)  l'applicazione di metodologie e di tecnologie
  fisiche nell'industria, nella sanità, nei servizi e nella
  ricerca applicata e industriale;
         c)  la rilevazione, l'analisi e l'elaborazione di
  segnali fisici;
         d)  l'applicazione delle tecniche computazionali
  nella simulazione, modellizzazione e validazione di fenomeni e
  di sistemi integrati complessi;
         e)  la caratterizzazione fisica degli organismi
  viventi e del loro  habitat,  nonché la valutazione
  dell'impatto di eventi e di agenti fisici naturali e
  artificiali sugli organismi viventi e sull'ambiente, con
  particolare riguardo alle applicazioni intese a prevenire,
  proteggere e controllare i relativi rischi;
         f)  l'analisi, la parametrizzazione, la misura e la
  valutazione degli agenti fisici e dei processi biofisici
  finalizzati alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche;
         g)  l'attività di formazione e di aggiornamento nei
  settori disciplinari di cui al presente comma.
     2.  Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 e senza
  preclusioni per ulteriori sviluppi di tipo professionale, i
  fisici professionisti, di seguito denominati "fisici", nello
  svolgimento delle proprie attività sottoscrivono studi,
  progetti, collaudi, elaborati e documenti in genere per quanto
  riguarda, in particolare, i settori informatico, elettronico,
  industriale, sanitario, geofisico, della sicurezza, della
  protezione ambientale e dei servizi.
 
                               Pag. 6
 
     3.  L'elencazione delle attribuzioni di cui al presente
  articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività
  professionale ai fisici iscritti all'albo, né quanto può
  formare oggetto dell'attività di altre categorie di
  professionisti ai sensi di leggi e di regolamenti.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5656 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5656 TOTPAG=0020 TOTDOC=0034 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=565600 00 FASCIDC=13DDL5656 SORTNAV=0565600 000 00000 ZZDDLC5656 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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