| (Iscrizione).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di
cui all'articolo 6, esamina le domande di iscrizione entro due
mesi dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio di cui al comma 1 provvede con decisione
motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito
verbale.
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