| (Cancellazione dall'albo).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la
cancellazione dall'albo professionale:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti
di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1
dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della
residenza all'estero, l'iscritto sia esonerato da tale
requisito.
2. Il consiglio di cui al comma 1 pronuncia la
cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel
caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera
a) del comma 1.
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