| (Consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
composto da sette membri nel caso in cui il numero degli
iscritti non superi i duecento, da quindici membri ove il
numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti
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devono essere eletti tra gli iscritti all'albo professionale
ai sensi della presente legge. Il consiglio dura in carica tre
anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è
eleggibile per più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario e
il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,
ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale,
provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo
professionale e degli aggiornamenti annuali al Ministero di
grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica
presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
o provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo
della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 25;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione
dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette;
m) stabilisce le tariffe professionali minime
degli onorari relative alle attività del fisico individuate
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dal nomenclatore elaborato dal Consiglio nazionale
dell'ordine. Stabilisce inoltre le tabelle delle indennità e i
criteri per il rimborso delle spese;
n) promuove iniziative atte a favorire la
formazione culturale e l'aggiornamento professionale dei
fisici nonché il loro inserimento nel mondo del lavoro.
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