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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66830
DDL5656-0012
Progetto di legge Camera n. 5656 - testo presentato - (DDL13-5656)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5656. TESTIPDL
...C5656.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5656 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Consiglio regionale
                 o provinciale dell'ordine).
     1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
  composto da sette membri nel caso in cui il numero degli
  iscritti non superi i duecento, da quindici membri ove il
  numero degli iscritti sia superiore a duecento.  I componenti
 
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  devono essere eletti tra gli iscritti all'albo professionale
  ai sensi della presente legge.  Il consiglio dura in carica tre
  anni dalla data della proclamazione.  Ciascuno dei membri non è
  eleggibile per più di due volte consecutive.
     2.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
  esercita le seguenti attribuzioni:
         a)  elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
  elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario e
  il tesoriere;
         b)  conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,
  ove fosse necessario;
         c)  provvede alla ordinaria e straordinaria
  amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
  immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
  dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
         d)  cura l'osservanza delle leggi e delle
  disposizioni concernenti la professione;
         e)  cura la tenuta dell'albo professionale,
  provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
  sua revisione almeno ogni due anni;
         f)  provvede alla trasmissione di copia dell'albo
  professionale e degli aggiornamenti annuali al Ministero di
  grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica
  presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
         g)  designa, a richiesta, i rappresentanti
  dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
  o provinciale, ove sono richiesti;
         h)  vigila per la tutela del titolo professionale e
  svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo
  della professione;
         i)  adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
  dell'articolo 25;
         l)  provvede agli adempimenti per la riscossione
  dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
  materia di imposte dirette;
         m)  stabilisce le tariffe professionali minime
  degli onorari relative alle attività del fisico individuate
 
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  dal nomenclatore elaborato dal Consiglio nazionale
  dell'ordine.  Stabilisce inoltre le tabelle delle indennità e i
  criteri per il rimborso delle spese;
         n)  promuove iniziative atte a favorire la
  formazione culturale e l'aggiornamento professionale dei
  fisici nonché il loro inserimento nel mondo del lavoro.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5656 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5656 TOTPAG=0020 TOTDOC=0034 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=030 PAGFIN=0010 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=565600 00 FASCIDC=13DDL5656 SORTNAV=0565600 000 00000 ZZDDLC5656 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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