| (Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine).
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo professionale, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica
competente per territorio.
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2. In caso di irreperibilità dell'interessato, la
comunicazione di cui al comma 1 avviene mediante affissione
del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio
dell'ordine e all'albo del comune di ultima residenza
dell'interessato.
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