| (Scioglimento del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
sciolto; inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo degli iscritti all'albo
professionale.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario,
il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina
del commissario di cui al comma 2 sono disposti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro trenta
giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1.
4. Il commissario di al comma 2 ha la facoltà di nominare,
tra gli iscritti all'albo professionale, un comitato
costituito da non meno di due e non più di sei membri, uno dei
quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.
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