| (Decisioni sui ricorsi).
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 15, il tribunale competente
per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale di cui al comma 1 gli
interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con
l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento
davanti al tribunale.
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