| (Elezione del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine).
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la
scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal
presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti all'albo professionale esercitano il
diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del
consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio
stesso.
4. L'avviso di convocazione per le elezioni è spedito a
tutti gli iscritti mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o è consegnato a mano con firma di ricezione,
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima
convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
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giorno e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di
voto.
6. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento
di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte
di un componente del seggio.
7. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone
nell'urna.
8. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori.
9. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto
ore al giorno, per non più di due giorni consecutivi.
10. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la
segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
operazioni elettorali.
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