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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66838
DDL5656-0020
Progetto di legge Camera n. 5656 - testo presentato - (DDL13-5656)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5656. TESTIPDL
...C5656.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5656 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Elezione del consiglio
            regionale o provinciale dell'ordine).
     1.  L'elezione del consiglio regionale o provinciale
  dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la
  scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal
  presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
     2.  Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
  all'insediamento del nuovo consiglio.
     3.  Gli iscritti all'albo professionale esercitano il
  diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del
  consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio
  stesso.
     4.  L'avviso di convocazione per le elezioni è spedito a
  tutti gli iscritti mediante raccomandata con avviso di
  ricevimento o è consegnato a mano con firma di ricezione,
  almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima
  convocazione.
     5.  L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
  nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
 
                              Pag. 13
 
  giorno e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di
  voto.
     6.  L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della
  sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento
  di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte
  di un componente del seggio.
     7.  L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
  riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone
  nell'urna.
     8.  Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
  scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
  del votante nell'elenco degli elettori.
     9.  La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto
  ore al giorno, per non più di due giorni consecutivi.
     10.  Il seggio, a cura del presidente del consiglio
  dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la
  segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
  operazioni elettorali.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5656 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5656 TOTPAG=0020 TOTDOC=0034 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=019 PAGFIN=0013 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=565600 00 FASCIDC=13DDL5656 SORTNAV=0565600 000 00000 ZZDDLC5656 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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