| (Composizione del seggio elettorale).
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario, di cui all'articolo 14,
comma 2, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli
elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente
e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in
caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal
presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due
componenti dell'ufficio elettorale.
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