| (Comunicazione dell'esito delle elezioni).
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di
tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al
Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
| |