| (Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine. Cariche).
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario di cui all'articolo 14,
comma 2, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o
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provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si
procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di
un segretario e di un tesoriere.
2. Dell'elezione di cui al comma 1 si dà comunicazione al
Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e
giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 23.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti
o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti e il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il
voto del presidente.
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