| (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o
provinciale dell'ordine).
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per
territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di
tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio
stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di
grazia e giustizia, il quale nomina un commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 14.
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