| (Sanzioni disciplinari).
1. All'iscritto all'albo professionale che si renda
colpevole di abuso o di mancanza nell'esercizio della
professione o che comunque si comporti in modo non conforme
alla dignità o al decoro professionali, a seconda della
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gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un
periodo non superiore ad un anno;
d) radiazione;
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti dal codice penale, comporta la
sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre
due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In
tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo
ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le
somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando
l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato
condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato
non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo
iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la
riabilitazione ai sensi delle disposizioni del codice di
procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine l'interessato può ricorrere ai sensi
dell'articolo 15.
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