| (Procedimento disciplinare).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a
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trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e
all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
5. Nel caso di incompatibilità ovvero di ricusazione il
procedimento disciplinare può essere trasferito all'ordine
regionale o provinciale viciniori.
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