| (Consiglio nazionale dell'ordine).
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai
presidenti dei consigli regionali e provinciali. I componenti
del Consiglio nazionale durano in carica tre anni.
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la
prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo
interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un
tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal Consiglio nazionale.
5. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal
vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al
funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
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c) predispone e aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione relativamente alle
questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale, ove sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti
pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla
qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione
professionale;
g) propone il nomenclatore delle attività proprie
del fisico da approvare con decreto del Ministro di grazia e
giustizia;
h) determina i contributi annuali da corrispondere
dagli iscritti all'albo professionale, nonché le tasse per il
rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei
limiti necessari per coprire le spese per una regolare
gestione dell'ordine.
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