| (Equipollenza di titoli).
1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono
partecipare anche coloro che sono in possesso di titoli
accademici in fisica conseguiti presso istituzioni
universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su
parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare
Pag. 19
rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i
possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza
con la laurea in fisica conseguita nelle università
italiane.
| |