| (Istituzione dell'albo e costituzione dei
consigli regionali e provinciali dell'ordine).
1. In sede di prima attuazione della presente legge il
presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o delle
province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima, nomina un commissario che provvede
alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto
all'iscrizione ai sensi dell'articolo 30.
2. Il commissario di cui al comma 1 entro tre mesi indice
le elezioni per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine, ai sensi delle disposizioni della presente legge.
Egli provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un
vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli
tra funzionari della pubblica amministrazione.
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