| (Iscrizione all'albo in sede
di prima attuazione della legge).
1. L'iscrizione all'albo professionale, ferme restando le
disposizioni di cui alle lettere a), b)c) ed
e) del comma 1 dell'articolo 5, è consentita, su domanda
da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del
commissario di cui all'articolo 29, ai laureati che ricoprano
o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione
pubblica per il cui accesso sia richiesto o sia stato
richiesto il diploma di laurea in fisica, ai professori di
ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o che abbiano
insegnato discipline fisiche nelle università italiane o in
strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano
internazionale, ai ricercatori e agli assistenti universitari
di ruolo in discipline fisiche, nonché ai laureati in fisica
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iscritti nell'elenco nominativo degli esperti qualificati per
la sorveglianza fisica della radioprotezione istituito presso
l'Ispettorato medico centrale del lavoro.
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