| (Disposizioni transitorie
sull'esame di Stato).
1. Successivamente alla formazione dell'albo professionale
ai sensi degli articoli 29 e 30, e sino a quando non saranno
emanate le disposizioni sull'esame di Stato di cui
all'articolo 2, comma 2, il requisito di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera d), è sostituito da uno dei
seguenti:
a) essere in possesso di diploma di
specializzazione rilasciato da università italiane o di Paesi
membri della Unione Europea;
b) essere in possesso di documentazione attestante
di aver svolto per almeno due anni attività professionale nel
campo della fisica applicata.
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