| 1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, è sostituito dal seguente:
" 2. I cittadini che sono espatriati, ai sensi
dell'articolo 9, prima del 1^ gennaio 1999 possono rimpatriare
dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età e dopo il
raggiungimento di tale età sono dispensati dal compiere la
ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali
chiamate della loro classe".
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