| 1. I comuni, gli enti e gli uffici preposti non possono
rilasciare concessioni, autorizzazioni o certificazioni in
materia edilizia, urbanistica, ambientale ed agronomica, se
alla richiesta non è allegata la relativa parcella vidimata
dall'ordine o dal collegio professionale al quale è iscritto
il professionista incaricato.
2. Qualora più professionisti concorrano a vario titolo
nella progettazione e nell'esecuzione delle opere, le parcelle
di cui al comma 1 devono essere rilasciate, per ognuno di
essi, dall'ordine o dal collegio professionale di
appartenenza.
3. Per le prestazioni professionali relative alla
progettazione, allo studio geologico, agronomico-forestale e
alle altre eventuali consulenze di supporto, le parcelle di
cui ai commi 1 e 2 devono essere trasmesse al comune, all'ente
o all'ufficio interessato, a cura del committente, prima del
rilascio della concessione o autorizzazione. Per le
prestazioni professionali relative alla direzione dei lavori
ed al collaudo, le suddette parcelle dovranno essere trasmesse
al comune, all'ente o all'ufficio interessato, sempre a cura
del committente, rispettivamente entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed entro
trenta giorni dalla data del collaudo.
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