| Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di avere garanzie
pubbliche di rispetto dei princìpi costituzionali nelle scuole
a gestione non statale e insieme di precisare norme per il
diritto allo studio con carattere universalistico, quindi
applicabili anche agli studenti iscritti a scuole che
soddisfino queste garanzie, rispondono ad istanze oggi molto
sentite nella società italiana. Negli anni e nei mesi scorsi
infatti tali istanze si sono espresse con molta vivacità in
diverse e forti iniziative che hanno coinvolto sia il mondo
della scuola (studenti, insegnanti) sia altri settori sociali.
L'urgenza e la necessità di definire norme in questa materia,
che pure concerne una quota relativamente esigua di studenti e
non rappresenta oggettivamente la priorità rispetto ai
problemi della scuola italiana, è sollecitata da norme in
vigore che non ottemperano totalmente al mandato
costituzionale così come affermato nell'articolo 33. Scelte di
natura giuridicamente opinabile sono state effettuate, quindi,
da vari anni nelle leggi finanziarie ed ora anche in alcune
leggi regionali che aprono delicati problemi di competenza e
di limiti della loro potestà legislativa. Vi è su questa
materia il disegno di legge governativo del 5 agosto 1997 che
sta percorrendo il proprio iter al Senato della
Repubblica e vi sono altre norme che stanno realizzando il
proprio iter alla Camera dei deputati (come il disegno
di legge governativo sul riordino dei cicli scolastici, AC n.
3952) che in talune parti si intrecciano a questa stessa
problematica. Nei mesi scorsi sono ritornati all'interesse di
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cronaca nazionale alcuni casi di istituzioni scolastiche
private dove, di fatto, non vige il principio costituzionale
della libertà di insegnamento: in tali scuole infatti sono
stati licenziati insegnanti in relazione alle scelte di vita
privata o per le opinioni espresse. E' quindi sembrato
opportuno affrontare in modo chiaro e diretto questi problemi,
per offrire un quadro normativo certo rispetto a tutti i
soggetti che intervengono in questo settore. Questo ci sembra
anche in sintonia con la legislazione degli altri Paesi
europei, fatte salve le differenze del contesto italiano in
relazione al regime concordatario tra Stato e Chiesa cattolica
e a tutte le specifiche norme (giuridiche ed economiche)
collegate a questo regime.
L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce il quadro
generale: gli articoli costituzionali di riferimento,
l'istanza di un efficace sistema di controllo, le regole
fondamentali, le norme per il diritto allo studio.
L'articolo 2 attribuisce ad una Commissione - come
strumento del servizio nazionale di valutazione - il compito
della valutazione e del controllo, che si traduce nella
formulazione dei pareri, ratificati dagli organismi di
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
L'articolo 3 definisce il quadro di regole, cioè individua
le garanzie concrete del carattere pubblico di queste
istituzioni e tra queste garanzie la libertà di insegnamento
per i docenti e di non discriminazione per gli studenti.
Nell'articolo 4 si individua la leva fiscale per favorire,
al di sotto di un certo reddito anche per le famiglie che
iscrivono i propri figli alle scuole non statali, le possibili
detrazioni per spese scolastiche. Da tali detrazioni sono
escluse le rette in quanto configurano oneri per lo Stato,
cioè una esplicita violazione del dettato costituzionale.
Nell'articolo 5, infine, è stabilita la modalità della
copertura finanziaria.
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