| 1. Le istituzioni scolastiche a gestione non statale e le
istituzioni scolastiche comunali e regionali, che possiedono i
requisiti e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3,
secondo i princìpi fondamentali enunciati dagli articoli 3 e
33 della Costituzione, sono riconosciute rispettose delle
garanzie pubbliche.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, provvede al riconoscimento, ed alla conseguente
iscrizione in apposito albo, delle istituzioni scolastiche a
gestione non statale che chiedono di essere riconosciute
rispettose delle garanzie pubbliche previa verifica della
sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui
all'articolo 3.
3. Le scuole riconosciute ai sensi del comma 2 sono
sottoposte alla vigilanza delle autorità scolastiche per ciò
che concerne l'osservanza delle leggi e dei regolamenti
vigenti, il permanere dei requisiti e delle condizioni
richieste per il riconoscimento, la corrispondenza
dell'insegnamento ai programmi.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata dal
Ministero della pubblica istruzione attraverso il raccordo dei
suoi organi centrali e periferici con il servizio ispettivo,
in conformità ai pareri espressi dalla Commissione per la
valutazione del sistema di istruzione, di cui all'articolo
2.
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