| 1. E' istituita, a livello nazionale e con specifiche
sezioni regionali, la Commissione per la valutazione del
sistema di istruzione, di seguito denominata "Commissione",
cui sono affidate l'individuazione degli standard
nazionali di servizio scolastico pubblico e la valutazione
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periodica della produttività e dell'efficienza delle
istituzioni scolastiche pubbliche e di quelle riconosciute ai
sensi degli articoli 1 e 3, oltre che del raggiungimento dei
relativi obiettivi. La Commissione è parte integrante del
sistema nazionale di valutazione.
2. La Commissione è composta da esperti di provata
competenza nel campo delle discipline giuridiche, pedagogiche
e di tutte le aree disciplinari e svolge il proprio servizio
in modo autonomo rispetto all'amministrazione della pubblica
istruzione.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce gli aspetti organizzativi e funzionali
e la relativa dotazione del personale della Commissione.
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