| 1. Le istituzioni scolastiche a gestione non statale che
intendono chiedere l'accesso all'albo di cui all'articolo 1,
comma 2, devono possedere i requisiti e soddisfare le
condizioni seguenti:
a) adozione di uno statuto o di un regolamento;
b) adeguamento e corrispondenza agli ordinamenti
generali e ai programmi di insegnamento delle corrispondenti
scuole ed istituti dello Stato;
c) corrispondenza del numero minimo e massimo di
alunni per classe a quello previsto dal sistema pubblico di
istruzione;
d) utilizzazione del personale in possesso dei
requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente sul
personale delle scuole del sistema pubblico;
e) rispetto e garanzia della libertà di
insegnamento, dei diritti sindacali e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale della scuola;
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f) riconoscimento e istituzione di forme di
partecipazione democratica interna e degli organi collegiali
previsti per il sistema pubblico di istruzione;
g) adeguamento alla normativa generale relativa
all'inserimento di portatori di handicap;
h) idoneità dal punto di vista igienico, sanitario
e didattico dei locali.
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