| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi
stabiliti, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti
legislativi recanti norme per la detrazione dei costi relativi
ai libri di testo, alle mense, ai trasporti, all'affitto per
la permanenza fuori sede, alle tasse scolastiche dopo il
periodo dell'obbligo scolastico ed altri oneri didattici e
culturali, ad eccezione delle rette scolastiche; con i
medesimi decreti è altresì regolamentata l'istituzione di
borse di studio anche vincolate all'effettiva spesa a fini
didattici e culturali, anche extrascolastici.
2. Delle agevolazioni di cui al comma 1 sono beneficiari
gli studenti appartenenti ai nuclei familiari in possesso di
risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore
della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n.109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con tre componenti; per i
nuclei familiari con diversa composizione tale requisito
economico è riparimetrato sulla base della scala di
equivalenza prevista dal citato decreto legislativo n. 109 del
1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. I benefìci di cui al comma 1 sono previsti ed
applicabili per i soli studenti iscritti nelle istituzioni
scolastiche a gestione non statale riconosciute garanti, e
finché permangano tali, ai sensi degli articoli 1 e 3, nonché
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per gli studenti nella fascia della formazione professionale
obbligatoria e dei più alti gradi dell'istruzione.
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