| Onorevoli Colleghi! - In questi giorni è stata, da più
parti, ripetutamente richiamata l'attenzione sulla necessità
di intervenire legislativamente per definire compiutamente le
incompatibilità relative allo svolgimento del mandato di
parlamentare europeo prima della tornata elettorale per il
rinnovo dello stesso Parlamento europeo prevista per il
prossimo mese di giugno.
Il processo riformatore avviato agli inizi degli anni
novanta ha portato a profonde modifiche che hanno interessato
il sistema elettorale politico con l'introduzione del sistema
maggioritario e quello relativo al funzionamento degli enti
locali regionali, provinciali e comunali.
Il sistema delle regole è tuttavia ancora incompiuto.
Necessita di continue modifiche ed integrazioni per renderlo
adeguato ad una moderna democrazia. Non meno importante appare
l'affinamento delle regole che possono sembrare di minore
valenza politica ma che acquistano in una società che tende
alla personalizzazione grande significato.
Con l'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
(successivamente abrogato dall'articolo 20 della legge 10
dicembre 1993, n. 515), erano state anche introdotte alcune
norme che disciplinavano l'accesso alla stampa e ai mezzi di
informazione radiotelevisiva e la propaganda elettorale.
L'intervento del legislatore era finalizzato a realizzare
condizioni di par condicio tra i partiti politici e tra
i candidati e a realizzare pienamente il princìpio di
uguaglianza dei cittadini nella competizione elettorale. La
democrazia si afferma se nella competizione i
cittadini-candidati sono posti nelle stesse condizioni di
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partenza e non si riscontrano sperequazioni evidenti e tali da
impedire un corretto confronto elettorale.
Non vi è dubbio che una partecipazione attiva dei sindaci
nella competizione elettorale europea non trova nel nostro
Paese, non essendo state rimosse le condizioni di
incompatibilità, una disciplina legislativa adeguata a tale
situazione. Per aggirare disinvoltamente le disposizioni di
legge, abbiamo assistito in questi anni al cosiddetto "turismo
elettorale" per cui i sindaci, non potendo svolgere attività
propagandistica nell'ambito del proprio territorio comunale,
si recavano in altri comuni per svolgere tale attività di
supporto che veniva ricambiata da altri sindaci. Dal voto di
scambio si era così surrettiziamente passati allo scambio dei
sindaci.
E' per queste ragioni che con la presente proposta di
legge si prevede una più puntuale regolamentazione al fine di
evitare abnormi situazioni per cui ciò che è vietato a taluni
candidati alla carica di sindaco è permesso ad altri sindaci
candidati alla carica di parlamentare europeo.
E' una situazione che deve essere rimossa urgentemente e
per tali ragioni si propone la modifica dell'articolo 20 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'articolo 29, comma 6,
della legge 25 marzo 1993, n. 81, estendendo alle elezioni
europee i vincoli e le limitazioni posti alle pubbliche
amministrazioni relativamente alla loro attività istituzionale
nel periodo antecedente le elezioni europee, comunali e
provinciali da parte dei candidati ai diversi livelli di
competizione elettorale.
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