| 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, è inserito il seguente.
" 2-bis. Nel corso della campagna elettorale per le
elezioni del Parlamento europeo, comunali e provinciali, la
presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei
membri delle giunte degli enti locali interessati dalla
consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni
di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni
informative. Tale presenza deve essere limitata alla sola
esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità
dell'informazione".
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