| 1. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993,
n. 81, è sostituito dal seguente:
" 6. E' fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di svolgere attività di propaganda di qualsiasi
genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale,
nei sessanta giorni antecedenti l'inizio di ogni campagna
elettorale e per tutta la durata della stessa".
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