| 1. Soggetti stomizzati sono coloro ai quali, a seguito di
un intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento,
provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e
l'esterno, attraverso il confezionamento di un neostoma
cutaneo. A seconda dell'organo cavo interessato alla
stomizzazione, si distinguono:
a) i soggetti portatori di urostomie ovvero nefro,
uretero o cistostomie;
b) i soggetti portatori di stomìa intestinale,
ovvero ileo o colostomia;
c) i soggetti portatori di gastrostomia o
digiunostomia a scopo nutrizionale;
d) i soggetti portatori di esofagostomia;
e) i soggetti portatori di tracheostomie.
2. Si definiscono incontinenti i soggetti nati con atresie
ano-rettali, malformazioni congenite che danno luogo ad
incontinenza urinaria e fecale o soggetti adulti che, per
patologia flogistica, traumatica, degenerativa o neoplastica,
divengono incontinenti alle urine e/o alle feci.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi ai
benefìci previsti dalla presente legge.
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