| 1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto, a
titolo completamente gratuito, a tutti gli interventi
preventivi, curativi e riabilitativi, necessari alle loro
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patologie ed invalidità, di cui all'articolo 4, nonché ai
controlli periodici successivi al fine di verificarne
l'idoneità.
2. Gli interventi e controlli di cui al comma 1 sono
assicurati dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali
utilizzando gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale.
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