| 1. A decorrere dal 1^ giugno 1995 ai tenenti colonnelli
e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in
sostituzione del trattamento stipendiale del livello
VIII- bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8
agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente
al IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire
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18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge
n. 231 del 1990.
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