| 1. Al fine di assicurare gli interventi di cui
all'articolo 4, le regioni individuano, nell'ambito del
proprio piano sanitario regionale, almeno una struttura per
provincia in cui prevedere un centro riabilitativo per
incontinenti e stomizzati. In tale centro è garantito
l'apporto di personale medico ed infermieristico specializzato
in riabilitazione dell'incontinenza urologica, fecale e
stomale.
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