| 1. Il Ministro della sanità definisce, con proprio
decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
nonché le associazioni di categoria maggiormente
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rappresentative, entro centoventi giorni dalladata di entrata
in vigore della presente legge:
a) i presìdi sanitari da fornire gratuitamente ai
soggetti portatori di stomìe ed incontinenze urofecali;
b) le prestazioni professionali, mediche ed
infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti di
cui alla lettera a);
c) il tipo particolare di assistenza e di sostegno
psicologico da assicurare ai soggetti in età pedriatrica;
d) le disposizioni necessarie per l'adeguamento
degli spazi dedicati ai disabili nei luoghi di lavoro, nei
locali e nei servizi pubblici, in modo da tutelare le esigenze
igienico-sanitarie e di riservatezza degli stomizzati
incontinenti urofecali;
e) la dotazione organica dei centri riabilitativi
di cui all'articolo 5.
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