| 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è individuato il percorso formativo
finalizzato alla formazione di personale infermieristico
professionale, riabilitatorio dell'incontinenza urologica,
fecale e stomale. Tale figura risponde all'assistenza
infermieristica del paziente stomizzato ed incontinente e cura
tutti gli aspetti riabilitativi ed educativi, limitatamente al
settore infermieristico. Con lo stesso decreto sono
individuati i criteri per la valutazione dell'equipollenza dei
titoli conseguiti fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le commissioni mediche per l'accertamento
dell'invalidità civile e dell' handicap, istituite ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel
caso di accertamento su persona avente disabilità ai sensi
della presente legge, sono integrate con un medico
specializzato in tali discipline.
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