| 1. Data l'alta incidenza di mortalità per neoplasìa, al
fine di un censimento dei tumori, inclusi quelli ereditari, è
istituito presso l'Istituto superiore di sanità un apposito
Registro dei tumori.
2. Le regioni, tramite le aziende sanitarie locali, devono
far pervenire annualmente i dati al Ministero della sanità,
anche in relazione ai casi di tumore ereditario. I dati devono
essere periodicamente resi noti a cura del Ministero
stesso.
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