| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a
decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001,
mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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