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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66916
DDL5665-0002
Progetto di legge Camera n. 5665 - testo presentato - (DDL13-5665)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5665. TESTIPDL
...C5665.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5665 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi, sul finire
  dello scorso anno, e nei primi giorni del 1999, la questione
  "criminale" è diventata il tema dominante sulla stampa, sulle
  reti televisive, nei discorsi fra le gente.  La sequenza
  ravvicinata degli omicidi a Milano, la tragica morte a Udine
  degli agenti di Polizia dilaniati da un ordigno mentre
  generosamente rispondevano ad una domanda di soccorso di
  cittadini vessati e intimiditi da una oscura delinquenza,
  l'esplosione a Reggio Emilia di una bomba lanciata in un
  pubblico esercizio a scopo di intimidazione violenta, la
  ripresa dei delitti di mafia in Sicilia, l'intensificarsi
  degli omicidi in Sardegna e in Campania, gli intrecci
  inquietanti fra criminalità e alcuni apparati di polizia nella
  Puglia, hanno sollevato un sentimento di rabbia impotente e di
  vigorosa indignazione nel nostro popolo.
     L'Italia è apparsa, a ragione o a torto, un Paese travolto
  da una ondata criminale senza precedenti.  E poi, ovunque, sono
  denunciati furti con destrezza, in pieno giorno nelle strade,
  scippi con violenza sulle persone, rapine a mano armata in
  banche ed edifici postali, estorsioni sui commercianti e sugli
  operatori economici, spaccio diffuso di droga, insidiosi furti
  in abitazioni, vendette e regolamenti di conti fra bande di
  extracomunitari, violenze e sfruttamento di prostituzione
  anche minorile.
     Molti hanno descritto il nostro sistema di prevenzione
  criminale come del tutto scomparso.  Inesistente ed inefficace
  è apparso il controllo statuale del territorio.  Sono giunte
 
                               Pag. 2
 
  poi le relazioni dei procuratori generali sullo stato della
  giustizia.  Le loro analisi hanno conclamato il collasso dei
  servizi di giustizia, penale e civile.  Sono ulteriormente
  aumentati i procedimenti per delitti contro ignoti, per gran
  parte dei quali non vi sarà mai accertamento di responsabilità
  e repressione.  Il numero oscuro della criminalità, ovvero il
  numero dei reati neppure più denunciati per totale sfiducia
  negli apparati di Polizia e nella magistratura e quindi nello
  Stato, cresce progressivamente.  I tempi di definizione dei
  processi si sono ulteriormente allungati.  L'incertezza della
  condanna, e quindi la probabilità dell'impunità per malfattori
  grandi e piccoli, appare totale.  L'inefficacia della pena,
  nella sua funzione intimidatoria e rieducativa,
  nell'inflizione e nell'esecuzione, sembra la fisiologia di
  funzionamento di un sistema repressivo, percepito come
  inesistente.
     Come è noto, il Governo è intervenuto immediatamente con
  fermezza.  Ha emanato provvedimenti per rafforzare,
  quantitativamente e qualitativamente, i Corpi di polizia; ha
  disposto un più efficace coordinamento delle azioni di
  prevenzione e di contrasto; ha deliberato la partecipazione di
  diritto dei sindaci nei comitati provinciali per l'ordine e la
  sicurezza pubblica; ha disposto l'uso dell'Esercito per il
  controllo degli edifici pubblici in Sicilia; ha intensificato
  il controllo alle frontiere; ha sollevato nell'Unione europea
  il tema dell'immigrazione e della vigilanza delle frontiere
  comuni per la piena attuazione dei Trattati di Schengen e di
  Amsterdam.
     Ora l'emergenza criminale sembra superata, ma restano
  alcuni problemi di fondo, di ordinamento e organizzativi, che
  la nostra società, come quella di tutti i Paesi europei e
  avanzati, deve affrontare e risolvere.  Non dobbiamo
  dimenticare infatti che, in questa stessa fase storica, anche
  Paesi come la Germania e la Francia sono alle prese con
  l'aumento della criminalità organizzata e diffusa.
     In Francia si sviluppano iniziative coordinate fra
  Ministero dell'interno, Ministero di giustizia, enti locali,
  istituzioni scolastiche, strutture sanitarie e sociali,
  associazioni civili per la realizzazione, nei distretti e
  nelle città, di convenzioni locali di sicurezza, che prevedono
  una molteplicità di azioni positive, di prevenzione e di
  repressione, destinate a ridurre l'insicurezza e il suo
  corollario, il sentimento di insicurezza, nel quadro però del
  rifiuto da parte del governo della cosiddetta
  "municipalisation de la sùrété".
     In Germania è in corso l'accentuazione dei meccanismi di
  prevenzione e di repressione annunciati dal cancelliere
  Schroeder di fronte all'aumento dei furti e dei delitti
  connessi alla prostituzione e allo spaccio di droga.
     Senza ulteriori allarmismi, nella consapevolezza della
  gravità della questione sicurezza, che deve essere affrontata
  e risolta con una politica di lungo respiro di coinvolgimento
  di tutte le energie del Paese, al Parlamento spetta il compito
  di dare alcune immediate risposte legislative, per mettere in
  condizione Polizia e magistratura di compiere, con efficacia e
  prontezza, la loro funzione, rispettivamente, di contrasto
  della diffusa criminalità e di accertamento della personale
  responsabilità penale.
     La garanzia dell'ordine e del rispetto delle regole,
  l'affermazione del potere e della forza della legge sul
  territorio, la prontezza nella repressione del crimine,
  l'offerta di percorsi di reinserimento sociale solo in un
  quadro di assoluta certezza della pena, sono infatti gli
  strumenti prioritari per restituire sicurezza e tranquillità
  ai cittadini e ripristinare la loro fiducia nello Stato e
  nelle sue istituzioni.
     Occorre dunque, mentre si intensifica la lotta alla
  criminalità organizzata, affrontare la diffusa criminalità,
  per troppo tempo assunta nella concezione riduttiva della
  microcriminalità, per la quale non appariva urgente e
  necessaria la creazione di un fronte di contrasto forte ed
  efficace.  E' emerso, infatti, che il profondo sentimento di
  insicurezza delle nostre comunità trova causa ed alimento
  proprio nelle incertezze e nelle debolezze - normative e
  organizzative - delle azioni di contrasto dei reati comuni -
  fra i quali gli scippi e i furti in abitazione, di cui sono
 
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  vittime un numero sempre più crescente di cittadini.  Questo
  giudizio è indubbiamente generato da una realtà che tutti
  possono constatare:
       1) i servizi di pronto intervento, costituiti dalle tre
  centrali operative di Polizia, spesso sono tardivi o carenti,
  per scarso coordinamento fra i vari corpi (Polizia,
  Carabinieri, Guardia di finanza);
       2) le indagini investigative per la scoperta dei
  responsabili spesso non sono neppure avviate;
       3) per la quasi totalità di questi reati le indagini
  preliminari si risolvono in archiviazione della denuncia per
  essere rimasti ignoti gli autori del fatto;
       4) i pochi procedimenti penali a carico di "noti" si
  celebrano a distanza di quattro, cinque anni dal fatto, con le
  inevitabili difficoltà probatorie che il decorso del tempo
  comporta;
       5) le poche sentenze di condanna si concludono con
  l'applicazione di pene irrisorie e non eseguite, a prescindere
  dalla pericolosità del reo.
     A configurare un sistema più organico ed efficace di lotta
  alla criminalità diffusa è diretta la presente proposta di
  legge in materia di diritto penale sostanziale, da collegare
  con altre proposte di legge che incidono sul terreno
  processuale e ordinamentale.
     Le proposte avanzate non si pongono certo come esaustive e
  definitive per risolvere la questione criminale, ma vogliono
  essere un contributo ad una lotta più efficace e urgente.
     Le disposizioni di diritto penale sostanziale che si
  propongono sono dirette a fronteggiare i più diffusi e
  impuniti reati che si registrano quotidianamente ed in numero
  sempre crescente in tutto il territorio del Paese.
  L'inserimento del reato di furto in privata dimora nell'ambito
  della sistematica dei reati contro la persona - e non già
  nell'ambito di quelli contro il patrimonio - e la sua
  configurazione come autonoma fattispecie criminosa - e non già
  come circostanza aggravante del reato base che dà luogo - nei
  rari casi in cui ne sono accertati gli autori -
  all'applicazione di pene irrisorie, risponde ad una visione
  più moderna e attuale di questa particolare forma di
  aggressione patrimoniale.  Il furto nel proprio appartamento è
  vissuto dalle vittime prima ancora che come danno patrimoniale
  come una devastante intrusione e violazione della propria
  sfera di riservatezza e dei propri affetti.  Il domicilio,
  infatti, non è solo il centro degli interessi del soggetto,
  ma, anzitutto, il luogo ove si svolge e realizza la sua
  personalità.  Questo elemento ha dunque un valore che si
  ricollega al complesso della personalità ed assurge, di
  conseguenza, ad elemento discretivo per la individuazione del
  bene giuridico prevalente da tutelare con la norma penale.
     Il legislatore deve prendere atto di questo mutato sentire
  e sovvertire una sistematica giuridica risalente a categorie e
  visioni del mondo e delle relazioni umane predominanti in
  altre epoche, più attente alla tutela della proprietà che a
  quella della persona.
     Riteniamo quindi che la configurazione autonoma del furto
  in privata dimora, prevista all'articolo 1 della presente
  proposta di legge, consenta, anche in virtù di un inasprimento
  delle pene previste, non solo una migliore difesa di carattere
  legislativo a beni giuridici di rilievo primario, ma dia anche
  il segnale di una diversa e maggiore valutazione del
  legislatore per fenomeni criminosi che incidono violentemente
  e profondamente nella vita di tutti i giorni di tanti nostri
  concittadini.
     Allo stesso scopo rispondono le previsioni dell'articolo 2
  che rende figura autonoma di reato una fattispecie anch'essa
  oggi prevista come semplice aggravante del furto.  Si tratta
  del furto con destrezza o con violenza, comunemente detto
  "scippo".  Anche in questo caso le pene previste sono inasprite
  ed anche in questo caso la configurazione autonoma della
  figura di reato è suscettibile di incidere sul giudizio di
  comparazione delle circostanze, al fine di una migliore lotta
  al fenomeno criminoso.
 
                               Pag. 4
 
     L'articolo 3 provvede al necessario coordinamento
  legislativo con le disposizioni recate dagli articoli 1 e
  2.
     L'articolo 4 detta una disposizione di natura processuale,
  sempre diretta ad assicurare effettività all'azione delle
  Forze dell'ordine e degli organi giurisdizionali e a garantire
  che i loro sforzi non siano vanificati dal trascorrere del
  tempo o frustrati dalla necessità di restituire alla pienezza
  dell'attività criminosa, senza neppure la garanzia di un
  immediato processo, delinquenti faticosamente assicurati alla
  giustizia dopo complesse attività investigative.  L'articolo 4
  prevede, dunque, che gli imputati per i delitti di furto in
  luogo di privata dimora, di scippo e di rapina siano sempre
  giudicati con il rito direttissimo e non seguano nella
  determinazione del giorno di celebrazione del processo i
  criteri discrezionali dell'autorità giudiziaria e i tempi
  lunghi del rito ordinario.  Come è noto, analoga, sebbene non
  identica, disposizione era già prevista dal comma 2
  dell'articolo 233 delle norme di attuazione, di coordinamento
  e transitorie del codice di rito, dichiarato peraltro
  incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 68 dell'8
  febbraio 199l.  Tale censura di incostituzionalità, tuttavia,
  colpiva un eccesso di delega - con riferimento agli articoli 2
  e 6 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di
  procedura penale, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e non la
  sostanza della norma.  Deve pertanto ritenersi che nulla vieti
  al legislatore ordinario di introdurre, ora, con autonomo e
  distinto provvedimento legislativo, la previsione del giudizio
  direttissimo per i reati di così grave allarme sociale,
  restituendo così al legislatore anche un concreto potere di
  dettare le linee di strategia di politica criminale,
  altrimenti delegate  in toto  alla magistratura.
     Si tratta in sostanza di una esigenza di prevenzione
  sociale indispensabile se si vuole garantire una soglia minima
  di protezione ai cittadini al fine di evitare anche troppo
  facili prescrizioni di reati.
     Gli articoli da 5 a 7 riguardano la lotta allo
  sfruttamento della prostituzione, un fenomeno che negli ultimi
  tempi ha assunto una dimensione di grave allarme sociale per
  quantità, efferatezza, brutalità e violenza
  nell'assoggettamento e nello sfruttamento anche di minori.
  L'intreccio, in particolare, fra criminalità e sfruttamento di
  clandestini, privi di permesso di soggiorno o con permessi
  temporanei non utilizzabili per lavoro o turismo, è già
  affrontato nella legislazione sull'immigrazione e con
  l'intensificazione del controllo alle frontiere.  Occorre però
  anche predisporre misure più specifiche di disarticolazione e
  di contrasto della criminalità organizzata che gestisce
  imponenti settori della prostituzione nella forma di una nuova
  e insidiosa tratta delle donne.  E' indispensabile introdurre
  strumenti normativi che favoriscano la rottura del
  collegamento fra prostituzione e criminalità e nel contempo
  sollecitino le dissociazioni attive all'interno delle
  associazioni per delinquere finalizzate allo sfruttamento.
     Le misure di contrasto della criminalità - di
  organizzazione, di controllo e di sfruttamento della
  prostituzione - sono dettate negli articoli 5 (relativo
  all'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento
  della prostituzione), 6 (concernente la confisca obbligatoria
  dei beni derivanti da questa attività delittuosa), 7 (causa
  speciale di attenuazione della pena).
     I primi due articoli inaspriscono le pene e disciplinano
  la misura di sicurezza patrimoniale per le associazioni
  criminose costituite per il reclutamento, l'induzione, il
  favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.
  L'articolo 7 introduce una causa speciale di attenuazione
  della pena per chi, dissociandosi dall'organizzazione,
  collabora attivamente con l'autorità di Polizia e con la
  magistratura.
     Il meccanismo premiale è modellato sullo schema
  legislativo che tanti risultati positivi ha già consentito di
  conseguire nella lotta alla criminalità mafiosa, con l'unica
  differenza che i requisiti (collaborazione per la
  ricostruzione dei fatti e collaborazione per l'individuazione
  o la cattura degli autori) necessari per il consistente sconto
  di pena non sono previsti congiuntamente ma alternativamente.
  Questa scelta è dettata dalla necessità di ulteriormente
 
                               Pag. 5
 
  sollecitare la dissociazione anche quando la stessa non sia
  spinta fino alla chiamata in correità e la collaborazione si
  limiti alle utili indicazioni per acquisire le prove del reato
  e per impedire ulteriori delitti di sfruttamento o di
  reclutamento (indicazione delle persone reclutate e avviate
  alla prostituzione, ricostruzione dei fatti delittuosi,
  individuazione delle strutture operative
  dell'associazione).
     Onorevoli colleghi, l'iniziativa legislativa proposta,
  ancora più efficace se coordinata con riforme processuali e
  ordinamentali che consentano un reale e unitario intervento
  preventivo e repressivo delle Forze di polizia (istituzione
  della centrale operativa unica), una immediata celebrazione
  dei processi di criminalità diffusa (celebrazione con il rito
  direttissimo), un più ampio e autonomo potere investigativo
  della Polizia (nuova disciplina del rapporto di Polizia), può
  arrestare la crescente criminalità e, unitamente alla
  strategia più complessiva di lotta al crimine, può contribuire
  a restituire ai cittadini fiducia nello Stato e nelle sue
  istituzioni.
 
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